PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Calatafimi Segesta.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della regione Sicilia, per non più di venti anni, ed è rinnovabile.

Art. 2.
(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco).

      1. La Regione siciliana, in conformità al proprio ordinamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori, per i residenti nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative;

          b) la registrazione delle presenze per altre categorie da individuare;

          c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

          d) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;

 

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          e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Calatafimi Segesta.
      2. L'esercizio può essere gestito dal comune di cui al comma 1 direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.
      3. Il comune, con propria deliberazione, disciplina:

          a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

          b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

          c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;

          d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli;

          e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.

 

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Art. 4.
(Ripartizione delle entrate).

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 70 per cento al comune titolare, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;

          b) il 30 per cento alla regione Sicilia con l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto.

      2. Il versamento delle quote alla regione è effettuato dal comune titolare ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

Art. 5.
(Controllo dell'attività, sospensione e revoca della concessione).

      1. Il presidente della regione Sicilia, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.